Art. 3
(Beneficiari).

      1. Sono ammessi ai prestiti a valere sulle risorse del fondo i cittadini italiani residenti all'estero che dimostrano, mediante presentazione ai competenti uffici del Ministero degli affari esteri di adeguata documentazione, di essere in regola con le leggi in materia penale e fiscale vigenti nel Paese ospitante.